Riforma dello Sport al Via! Come fare?!
La riforma organica dello sport, in vigore dal 1° luglio, prevede il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. In particolare, relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo, viene definita la forma del contratto, la non applicazione di alcune norme specifiche in ambito di rapporto di lavoro subordinato, nonché la disciplina del patto di non concorrenza. Viene, inoltre, prevista una forma speciale di contratto che può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. In attesa di correttivi legislativi richiesti da più parti e alimentati da dubbi e criticità ancora da risolvere, entra in vigore la riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021), che rivoluziona i criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti, introducendo anche un’immediata complessità, in quanto il periodo d’imposta 2023 avrà un doppio regime per semestri e due diversi sistemi di tassazione:
– uno fino al 30 giugno 2023;
– un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio.
In ogni caso, dalla combinazione tra agevolazioni fiscali e previdenziali in molti casi si ridurrà il costo complessivo del lavoro sportivo dilettantistico, in quanto la quasi totalità degli operatori di questo mondo non supera, su base annua, compensi superiori a 15.000 euro (e, molto spesso neanche a 5.000 euro) e, quindi, una quota ampia verrà, di fatto, esentata da prelievo fiscale e comunque in minima parte assoggettata a contribuzione obbligatoria.
Giugno 2023
In queste poche righe cerchiamo di riepilogare quali potrebbero essere i primi consigli utili in vista del prossimo primo luglio.
1) Per i lavoratori sportivi che non lavoreranno nei mesi di luglio ed agosto, potrebbe essere opportuno rinviare a settembre la stipula dei rispettivi contratti.
2) Sì, è necessario contrattualizzare tutti i collaboratori in base alle nuove norme!
3) Le tipologie contrattuali a cui potremo fare riferimento sono le seguenti:
• co.co.co sportivi (presumibilmente con operatività sino a 24 ore settimanali);
• co.co.co di segreteria (NON SONO SPORTIVI);
• lavoratori autonomi (CON PARTITA IVA);
• lavoratori subordinati.
4) Se anche nel primo semestre 2023 fosse stata erogata al collaboratore una somma sino ad € 15.000, i primi 5.000 erogati nel secondo semestre 2023 sono sempre esenti da INPS. Ogni somma ulteriore pagata rispetto a 15.000 euro, sarà però assoggettata ad Irpef; pertanto, anche nei mesi di luglio ed agosto andranno operate le ritenute d’acconto secondo le scadenze di legge.
5) Il correttivo bis (ancora in bozza) proroga tutti gli adempimenti comunicativi relativi ai co.co sportivi al 31.10.2023. In ogni caso le semplificazioni del RAS sono previste solo per rapporti fino a 15.000 euro annuali;
6) Per i co.co amm.vo gestionali/segretari NON sono previste le semplificazioni del RAS, per cui il rapporto va gestito con i canali ordinari (sì: INAIL, comunicazione preventiva centro per l’impiego, LUL ed UNIEMENS);
7) Per tutti i dipendenti pubblici: è opportuno inviare la richiesta di autorizzazione al proprio datore di lavoro per poter lavorare nello sport in forma retribuita. Diversamente si potrà solo ricoprire l’incarico di volontario;
8) Per i lavoratori che operano con minori: richiedere il casellario giudiziale di assenza di carichi pendenti in materia di antipedofilia;
9) Individuare professionisti competenti in materia di SICUREZZA sul POSTO di LAVORO, per iniziare a fare il punto della situazione.
Lavoratori “Non Sportivi”
Luglio 2023
Molti quesiti, in questo periodo, riguardano la modalità con cui potranno essere remunerati profili fondamentali per i sodalizi sportivi, ma che svolgono funzioni “non sportive”.
Di chi parliamo? Degli addetti alle pulizie, dei manutentori, di chi svolge attività di guardiania, degli addetti al servizio bar, etc.
Va anzitutto precisato che, anche con la precedente normativa, questi soggetti non potevano essere remunerati con i compensi di cui all’art. 67 lett. m) del Tuir per lo svolgimento di tali specifiche attività. Ora, però, a maggior ragione, essendo in vigore una legge che definisce in maniera chiara e tassativa i lavoratori sportivi, tali figure ne rimangono del tutto escluse.
Unica possibilità che rimane ancora da vagliare è che le diverse Federazioni sportive li includano, ex art. 25 del d.lgs. 36/2021, di propria sponte, fra i lavoratori sportivi, in quanto ritenuti indispensabili e di supporto essenziale all’attività sportiva. Vedremo…
Ad oggi, per remunerare chi svolge le attività sopra elencate, le asd e ssd hanno tre opzioni: l’inquadramento ordinario come lavoratori subordinati, rivolgersi a ditte/imprese che svolgano il servizio richiesto, con emissione quindi di fattura, o, infine, inquadrando i profili con contratto di “prestazione occasionale”.
Quest’ultima opzione, regolata dall’art. 54 bis del d.l. 50/17, è attuabile se:
la ASD/SSD ha meno di 10 dipendenti a tempo indeterminato; ogni prestatore non supera l’importo di € 2.500 annui, con riferimento allo stesso utilizzata; l’ente sportivo non supera i € 10.000 annui di compensi occasionali complessivamente erogati.
Per l’utilizzatore vanno considerati al 75% del loro importo le prestazioni rese da: pensionati (anche invalidi), da disoccupati, percettori di varie forme di sostegno al reddito, o da giovani con meno di 25 anni. Il compenso minimo è di 9 €/h e il prestatore può svolgere fino a 280 ore annuali.
È interamente a carico dell’ente sportivo l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, pari al 3,5%, e la contribuzione alla Gestione Separata Inps, pari al 33%.
Una novità recentissima, che qui merita menzione, è che per effetto della legge di conversione del DL 48/2023, in vigore dal 4.7.2023, l’incasso del compenso potrà avvenire anche presso le tabaccherie e non più solo tramite ufficio postale. Nulla cambia, però, sull’articolata e preventiva gestione del contratto per prestazione occasionale tramite piattaforma Inps.
E i volontari? Come spesso specificato il volontario è colui che presta attività lavorativa senza essere remunerato in nessun modo. Tuttavia, se il volontario dovesse svolgere, a favore di ASD o SSD, servizi “non sportivi”, sarà possibile garantirgli il rimborso, a tariffa ACI, del kilometraggio percorso al di fuori del proprio territorio comunale per raggiungere la sede di lavoro e, stando alla bozza di correttivo bis, erogando fino a 150 Euro/mensili di rimborso spese sostenute, senza giustificativo, con la sola autocertificazione del volontario.
Attività diverse nella riforma sportiva
Luglio 2023
La riforma prevede che l’attività prevalente di associazioni e società sportive dilettantistiche sia l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, esercitate in via stabile e principale, e che le attività “diverse”, cioè le attività secondarie e strumentali, siano esercitabili solamente in via sussidiaria, col rispetto di due condizioni:
• espressa previsione nello statuto delle medesime;
• lo svolgimento di tali attività dovrà assumere natura secondaria e strumentale: tali criteri saranno delineati da un decreto ministeriale non ancora emanato.
Se si dovessero apprendere i criteri previsti per le attività diverse dal Codice del Terzo settore, il limite quantitativo di queste sarà fissato nel 30% delle entrate complessive, ovvero nel 66% dei costi complessivi.
Il decreto “correttivo”, recependo le preoccupazioni del mondo sportivo, ha stabilito che alcune attività non dovranno essere tenute in considerazione al fine della verifica del parametro.
A seguito di tale modifica i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di:
rapporti di sponsorizzazione;
pubblicità (cartellonistica, inserzioni, banner, etc..);
cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
gestione di impianti e strutture sportive saranno esclusi dal computo dei limiti con cui verrà effettuata la perimetrazione delle attività secondarie e strumentali, con la conseguenza che le entrate dalle stesse derivanti potranno anche essere superiori alle entrate derivanti dalle attività sportive.
Rimarranno assoggettate alla limitazione quantitativa tutte le ulteriori attività non rientranti nella deroga, per esempio la gestione di bar, l’organizzazione di viaggi o vacanze, la vendita di abbigliamento e attrezzature sportive, l’organizzazione di corsi per attività diverse da quella sportiva, ivi compresi eventuali corsi per attività sportive non ricomprese nell’elenco delle attività sportive riconosciute dal CONI, etc.
Rimane ancora da chiarire chi sarà deputato a verificare il rispetto dei limiti che saranno individuati dal decreto, tenuto conto che, a differenza di quanto accade nel RUNTS, al RAS non vi è (ancora) l’obbligo di deposito dei rendiconti/bilanci.
Pur auspicando chiarimenti e conferme ufficiali, sembra potersi confermare l’applicabilità della l. 398/91 alle entrate secondarie e strumentali.
Rinviata la nuova disciplina IVA sul non profit
Luglio 2023
Con l’approvazione del Ddl “Enti Pubblici”, è ufficiale il rinvio della nuova disciplina Iva degli enti associativi al 01 luglio 2024.
La modifica è prevista dall’art. 5, comma 15-quarter dl DL 146/2021, ma la relativa entrata in vigore era già stata in un primo tempo posticipata dall’art. 1, comma 683 dell L. 234/2021, che ne aveva fissato la decorrenza al 1° gennaio 2024. Ora, l’efficacia è stata posticipata di ulteriori sei mesi.
Con l’approvazione del Ddl “Enti Pubblici”, è ufficiale il rinvio della nuova disciplina Iva degli enti associativi al 01 luglio 2024.
La modifica è prevista dall’art. 5, comma 15-quarter dl DL 146/2021, ma la relativa entrata in vigore era già stata in un primo tempo posticipata dall’art. 1, comma 683 dell L. 234/2021, che ne aveva fissato la decorrenza al 1° gennaio 2024. Ora, l’efficacia è stata posticipata di ulteriori sei mesi.
Fino a tale data, continueranno ad essere valide le norme dell’art. 4 del DPR 633/72, in base alle quali non rientrano nell’esercizio d’impresa le operazioni di alcuni enti associativi nei confronti dei loro associati.
A partire dal 1° luglio 2024, rientreranno nel campo di applicazione dell’imposta anche le cessioni e le prestazioni effettuate dagli enti associativi, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, verso soci, associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali degli enti; si tratta delle operazioni effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, nonché da quelle di formazione extra scolastica della persona.
Dalla stessa data, dovranno considerarsi commerciali ai fini iva:
Le cessioni di pubblicazioni da parte delle associazioni sopra richiamate, anche se effettuate verso associati;
Le somministrazioni di alimenti e bevande presso bar interni delle associazioni di promozione sociale;
Le operazioni effettuate da partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche;
Le operazioni in parola, seppur rilevanti ai fini dell’Iva, potranno beneficiare in linea generale del regime di esenzione (art. 10, commi da 4 a 6 del DPR 633/72), ciò a condizione che:
Gli enti rispettino specifiche clausole da inserire negli statuti o atti costitutivi (che indichino l’assenza della finalità lucrativa, nonché la democraticità e la trasparenza della vita associativa);
Le esenzioni non comportino distorsioni della concorrenza a danno di imprese commerciali soggette ad iva.
Per effetto del passaggio dal “regime di esclusione” al regime di esenzione iva, le operazioni degli enti associativi saranno assoggettate agli obblighi di cui al titolo II del DPR 633/72 (ad esempio, fatturazione, comunicazione delle liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale).
Articolo a cura di Studio Stefani – Copyright © – Riproduzione Riservata
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